Qualunque orientale che, dimorando fuori del territorio del suo patriarcato, si trovi sotto l’amministrazione del clero latino, rimarrà egualmente ascritto al proprio rito e, senza tener conto di lunga dimora o d’altra causa, ricadrà sotto la giurisdizione del suo Patriarca, non appena egli sia rientrato nel proprio territorio.
source
Corpus name: Vatican. License: not specified. References: http://www.vatican.va/ |
|
source
Corpus name: tatoeba. License: Creative Commons CC-BY-2.0. References: http://tatoeba.org |
|